Art. 3.
(Contributi per incentivare il trasporto via mare di veicoli destinati al trasporto su strada di cose).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le imprese che forniscono servizi marittimi di cabotaggio tra porti nazionali applicano una riduzione non inferiore al 50 per cento sulle tariffe, nonché sui noli praticati per il trasporto di merci effettuato con veicoli destinati al trasporto su strada di cose.
      2. Le imprese che applicano la riduzione di cui al comma 1 sono esonerate per l'anno 2006 e in misura pari al 50 per cento dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al personale di bordo per le navi che esercitano attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.
      3. Le imprese di cabotaggio marittimo nei confronti delle quali sia stato accertato, dai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il mancato rispetto dei contratti di lavoro del personale di bordo, decadono dai benefìci concessi ai sensi del comma 2.
      4. L'efficacia dei benefìci di cui al comma 2 è subordinata all'autorizzazione ed al rispetto dei vincoli della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.